IL CAPO 
              del Dipartimento della protezione civile 
 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio  2012,  n.59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'articolo 3,  comma  2,  ultimo  periodo  del
citato decreto-legge n. 59/2012  dove  viene  stabilito  che  per  la
prosecuzione degli interventi da parte delle  gestioni  commissariali
ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  trova
applicazione l'articolo 5, commi  4-ter  e  4-quater  della  medesima
legge n. 225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  17
dicembre 2010 con il quale e' stato dichiarato lo stato di  emergenza
in relazione alla concentrazione di arsenico  nelle  acque  destinate
all'uso umano superiori ai limiti  di  legge  in  alcuni  comuni  del
territorio della regione Lazio, nonche', da ultimo,  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2012, con il  quale
il predetto stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2012; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3921
del 28 gennaio 2011, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al  definitivo
superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di
necessaria prevenzione da possibili situazioni  di  pericolo  per  la
pubblica e privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del  citato
decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla  legge
15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della regione Lazio; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la regione Lazio e' individuata
quale amministrazione competente al coordinamento ed al completamento
delle attivita' necessarie inerenti allo  stato  d'emergenza  per  il
superamento della situazione di criticita' determinatasi in relazione
alla concentrazione di arsenico nelle acque destinate  all'uso  umano
superiore ai limiti di legge in alcuni comuni  del  territorio  della
regione Lazio. 
  2. Per i fini di cui al  comma  1,  il  Direttore  della  Direzione
regionale  ambiente  della  regione  Lazio   e'   individuato   quale
responsabile delle  iniziative  finalizzate  al  definitivo  subentro
della medesima Regione nel coordinamento degli interventi. 
  3. Il Presidente della regione Lazio, Commissario delegato ai sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3921/2011
e successive modifiche ed integrazioni, provvede entro  dieci  giorni
dall'adozione della pubblicazione del  presente  provvedimento  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  a   trasferire   al
Direttore della Direzione  regionale  ambiente  della  regione  Lazio
tutta la documentazione  amministrativa  e  contabile  inerente  alla
gestione commissariale ed ad inviare al Dipartimento della protezione
civile una relazione sulle attivita' svolte contenente  l'elenco  dei
provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e  delle  attivita'
ancora in corso con relativo quadro economico. 
  4. Il Direttore della Direzione regionale  ambiente  della  regione
Lazio e' autorizzato a porre in essere,  entro  e  non  oltre  trenta
giorni dalla data di trasferimento della  documentazione  di  cui  al
comma 3, le attivita'  occorrenti  per  il  proseguimento  in  regime
ordinario delle iniziative in corso finalizzate  al  superamento  del
contesto critico in rassegna, secondo  le  modalita'  specificate  in
premessa, e provvede  alla  ricognizione  ed  all'accertamento  delle
procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai  fini  del  definitivo
trasferimento dei medesimi alla regione Lazio, unitamente ai beni  ed
alle attrezzature utilizzate. 
  5. Il Direttore della Direzione regionale  ambiente  della  regione
Lazio,  che  opera  a  titolo  gratuito,  per  l'espletamento   delle
iniziative  di  cui  al  comma  2  puo'  avvalersi  delle   strutture
organizzative  della  regione  Lazio,  oltre   che   della   predetta
Direzione, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non
territoriali e delle Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  6. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente  ordinanza,  il  Direttore  della  Direzione  regionale
ambiente della regione Lazio provvede, fino  al  completamento  degli
interventi   di    cui    al    comma    2    e    delle    procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili
sulla contabilita' speciale n. 5575 aperta  ai  sensi  dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3921/2011  e  successive
modifiche ed integrazioni, nonche' con le ulteriori risorse derivanti
da finanziamenti gia' approvati  dalla  Regione  Lazio.  La  predetta
contabilita' speciale viene intestata allo stesso Direttore regionale
per ventiquattro mesi decorrenti dalla data  di  pubblicazione  della
presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
salvo proroga da disporsi con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  previa  relazione  che   motivi   adeguatamente   la
necessita' del perdurare della contabilita' medesima in relazione con
il cronoprogramma approvato e  con  lo  stato  di  avanzamento  degli
interventi. Il Direttore della  Direzione  regionale  ambiente  della
regione Lazio provvede ad inviare al  Dipartimento  della  protezione
civile  una  dettagliata  relazione   semestrale   sullo   stato   di
avanzamento  delle  attivita'   condotte   per   l'attuazione   degli
interventi di  cui  alla  presente  ordinanza,  con  relativo  quadro
economico. 
  7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
6, residuino delle risorse sulla contabilita'  speciale,  la  regione
Lazio puo' predisporre un Piano contenente gli  ulteriori  interventi
strettamente  finalizzati  al   superamento   della   situazione   di
criticita',  da  realizzare  a  cura  dei   soggetti   ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed  a  valere  su
eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del  comma
4-quater dell'articolo 5 della legge 24  febbraio  1992,  n.  225,  e
successive modifiche ed integrazioni. Tale Piano sara' oggetto di  un
Accordo di Programma da stipulare, ai sensi dell'art. 15 della  legge
7 agosto 1990, n. 341, e successive modifiche ed integrazioni, tra il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
Regione Lazio. 
  8. A seguito della avvenuta stipula dell'Accordo di cui al comma 7,
le risorse residue sulle contabilita'  speciale  sono  trasferite  al
bilancio  della  regione  Lazio  ovvero,  ove  si  tratti  di   altra
amministrazione, sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato
per la successiva riassegnazione. 
  9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  8  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel Piano di cui al comma 8. 
  10. All'esito delle attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali  somme  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  sul
conto corrente infruttifero  n.  22330  aperto  presso  la  Tesoreria
centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la
protezione civile, ad eccezione  di  quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
Amministrazioni di provenienza. 
  11.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  alla   presente
ordinanza si provvede, ove ne ricorrano i presupposti,  nel  rispetto
dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri  del  22  ottobre  2004  e  dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga alle  sotto
elencate disposizioni per un  periodo  di  sei  mesi  dalla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana: 
    a. decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13,  14,  33,  37,
41, 42, 53, 54, 55, 56, 57, 63, 68, 69, comma 3, 70, 71, 72, 75,  76,
77, 80, 81, 90; 91; 92; 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 118,  119,  122,
123, 124, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 144, 153, e 241,  nonche'  le
disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa. 
  12. Il Direttore della Direzione regionale ambiente  della  regione
Lazio, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al
comma  6,  provvede,  altresi',  ad  inviare  al  Dipartimento  della
protezione civile una  relazione  conclusiva  riguardo  le  attivita'
poste in essere per il supermento del contesto critico in rassegna. 
  13.  Restano  fermi  gli  obblighi  di   rendicontazione   di   cui
all'articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225/1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 25 giugno 2013 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Gabrielli